Pensione di invadilità
Assistenza legale per il riconoscimento e la tutela della pensione di inabilità e dell’assegno ordinario di invalidità
Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità (artt. 1 e 2, Legge 222/1984)
Che cosa prevedono gli articoli 1 e 2 della Legge 222/1984?
Si tratta delle prestazioni previdenziali di invalidità, distinte dall’invalidità civile perché legate alla contribuzione versata dal lavoratore e non a requisiti reddituali di tipo assistenziale:
- Assegno ordinario di invalidità (art. 1, L. 222/1984): spetta al lavoratore assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità fisica o mentale a meno di un terzo, in presenza dei requisiti contributivi e assicurativi previsti (almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda). È una prestazione soggetta a revisione ed è compatibile, entro certi limiti, con l’attività lavorativa.
- Pensione di inabilità (art. 2, L. 222/1984): spetta al lavoratore assicurato nella gestione previdenziale che si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, sempre in presenza dei medesimi requisiti contributivi minimi. A differenza dell’assegno ordinario, comporta la sospensione dell’iscrizione a fini contributivi e non è cumulabile con redditi da lavoro.
In cosa si differenziano dall'invalidità civile?
L’invalidità civile è una prestazione assistenziale erogata indipendentemente dalla storia contributiva, mentre l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità sono prestazioni previdenziali riservate a chi ha maturato una determinata anzianità contributiva. Le due procedure di accertamento sono autonome e possono, in presenza dei rispettivi requisiti, essere richieste anche contestualmente.
Il servizio dello Studio
Esame della posizione contributiva e della documentazione sanitaria; consulenza approfondita sulla sussistenza dei requisiti sanitari e contributivi previsti dagli artt. 1 e 2 della Legge 222/1984; assistenza nella fase di domanda amministrativa e ricorso avverso i dinieghi o le valutazioni non conformi alla reale capacità lavorativa residua dell’assicurato.
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